È lei!

È lei!

sabato 6 ottobre 2012

DDL Profumo: ho letto di peggio.

Caproni, per esempio. Ah, e Muratori.
Insomma, sto diddièlle, che dice? Niente di che.
Ne ho trovato un pezzetto qua.

Articolo 7: il sistema universitario italiano promuove e favorisce, in attuazione dell'articolo 34, comma 3 della Costituzione (che dice: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.") la capacità e il merito negli studi [...] bla bla. Niente di esorbitante.

Articolo 8: comma 1, orientamento pre-universitario, che male non fa, ce lo teniamo.
comma 2, chevvedevodì, io non l'ho fatto il test d'accesso, ma per Lettere non può essere così trascendentale, e per Medicina non è mai stato una passeggiata. 
comma 1-bis: i corsi di cui la legge citata parla sono questi qua. Niente di nuovo.
comma 3: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
. Cheddovemodafà? Se i soldi non ci sono, non ci sono. Questo diddièlle non può decidere di togliere i soldi ai parlamentari grassi per darli ala scuola.

Articolo 9. Ampliamento dell'accesso all'offerta formativa. Attenzione.
1. Al fine di favorire una formazione a spettro integrato nei vari livelli di studio e fatto
salvo il possesso del necessario titolo di studio, è ammessa la contemporanea
iscrizione a due corsi universitari, inclusi i corsi di laurea, di laurea magistrate, di
dottorato di ricerca, di specializzazione; di master di I e II livello e di perfezionamento.
[Questo, se non mi sbaglio, vuol dire che, se hai proprio due palle così, puoi fare Università e Conservatorio. Ma poi, se sono così figa che voglio fare due corsi insieme, infondo, ti pago, mio caro Stato]
2. Per gli iscritti ad un corso di laurea o di laurea magistrale, l'iscrizione ad un secondo
corso di studi ai sensi del comma 1 è consentita esclusivamente se lo studente ha
ottenuto almeno l'80% dei crediti formativi previsti per il primo corso. [Giusto: non fare il passo più lungo della gamba]
3. Agli studenti che hanno conseguito all'estero un diploma di laurea a conclusione di un
corso di studi di durata almeno quadriennale possono essere riconosciuti, sulla base del
piano di studi completato, fino a 60 crediti nell'ambito del corso di laurea magistrale.
4. L'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato (era quello che diceva che non si possono fare due corsi di studio insieme)

Articolo 10. Gli studenti che hanno ottenuto i crediti formativi universitari previsti dallo specifico
corso di studi e con votazione media negli esami di profitto non inferiore a 28/30,
possono sostenere I'esame di laurea con un anno di anticipo rispetto alla durata
normale del corso. (È sbagliato? Se sei così bravo che finisci prima, perché devi pagare un altro semestre di tasse?)
2. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca possono conseguire il relativo diploma con
un anno di anticipo rispetto alla durata normale del corso, previo giudizio di idoneità del
collegio dei docenti al termine del secondo anno.
3. Le università adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente articolo.

Art 11. Merito e lavoro.
1. A decorrere dall'anno accademico 2012-2013, le Università forniscono annualmente
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un elenco contenente
I'indicazione del cinque per cento degli studenli che hanno ottenuto i migliori risultati nel
conseguimento della laurea o della laurea magistrale entro la durata normale del corso
di studi.
(È sbagliato? A me non sembra. Forse, se l'avessi saputo, avrei bevuto meno birra e studiato di più)
2. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sono definiti i criteri per I'individuazione da parte delle università degli studenti
da inserire nell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di pubblicazione sul sito
Internet del Ministero in una sezione dedicata. (Burocratese, ce ne frega poco)
3. È prevista la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del
reddito, nel limite massimo del 30 per cento, in favore degli studenti individuati ai sensi
del comma 1, qualora assunti a tempo indeterminato da un soggetto pubblico o privato
entro i tre anni successivi al conseguimento della laurea ovvero della laurea magistrale.
Tale beneficio è riconosciuto per i primi due anni successivi all’assunzione a tempo
indeterminato. Al relativo onere; pari a .... si provvede mediante corrispondente
riduzione del .... (si parla addirittura di tempo indeterminato, e mentre io ungo la tastiera di scamorza!)

L'articolo 12 è tutta una modifica dietro l'altro della Legge precedente .
L'articolo 13 parla di Università straniere. Voi ci andate? Io no.
L'articolo 14 ricorda che lo Stato e l'Università promuovono la ricerca. Ci dice che i professori da che, secondo l'articolo 6, lavoravano "a tempo pieno o a tempo definito" ora lavorano per non meno di 100 ore di didattica frontale. Ci farà male?
Ah, e i professori devono anche fare orientamento alle sbarbine e ai manigoldi sfornati dalla Scuola Secondaria.
Poi.. questo è il comma 1 dell'articolo 9: E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita' di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna universita' con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo' essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.
Ok. Aggiungiamo un compenso aggiuntivo ai professori meritevoli. In un mondo utopico, lo prenderebbero quelli veramente meritevoli.
Del personale accademico me ne frega abbastanza poco, vedo che ci sono un po' troppi numeri. Comunque, per ora non posso insegnare manco all'asilo, figuriamoci all'Università.

Articolo 18 e 19, assegni di ricerca.
Un sacco di burocratese per dire che quest'articolo qui tra parentesi (Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo,
ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e
previdenziale spettante
.) viene arricchito di quanto potete leggere nel decreto. Burocratese, date, scadenze.

Articolo 20: percentuali su percentuali. Non ci tolgono il riscaldamento dalle aule, però.
L'articolo 21 dice che l'attività di ricerca è controllata dall'ANVUR.

TUTTO QUESTO PER DIRE: ROMPETEMI I COGLIONI ANCORA UNA VOLTA CON UNA MANIFESTAZIONE E, GIURO, APRO LE BOTOLE DI VIA DI GROTTA PINTA E FACCIO STRADA ALLE PANTEGANE E ALLE BLATTE.

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